Art. 9 bis
Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza o per l'installazione di pompe di calore
In vigore dal 11 dic 2025
1. Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, lettera z), o sezione II, lettera v), che determinano una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 per cento:
a) i termini di cui all', commi 4 e 5, sono ridotti della metà;
b) il termine di centoventi giorni di cui all', comma 9, è ridotto a quaranta giorni.
2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano sottoposti a valutazioni ambientali ai sensi degli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le valutazioni medesime sono circoscritte all'impatto potenzialmente derivante dalla revisione della potenza.
3. Le riduzioni di termini di cui al comma 1 si applicano altresì nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione I, lettera e), di potenza inferiore a 50 MW.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190#art-9-bis