Art. 11 quinquies

Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO

In vigore dal 22 nov 2025
1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190#art-11-quinquies

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