Allegato›Capo III
Art. 36
Alta sorveglianza (articolo 29 del decreto legislativo n. 545 del 1992)
In vigore dal 29 nov 2024
Alta sorveglianza
( del decreto legislativo n. 545 del 1992)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sulle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e sui magistrati e i giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze hanno facoltà di chiedere al Consiglio di presidenza e ai presidenti delle corti di giustizia tributaria informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al Consiglio di presidenza.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente anche sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza, con particolare riguardo alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175#art-a-36