AllegatoCapo III

Art. 35

Scioglimento del Consiglio di presidenza (articolo 28 del decreto legislativo n. 545 del 1992)

In vigore dal 29 nov 2024
Scioglimento del Consiglio di presidenza ( del decreto legislativo n. 545 del 1992) 1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.
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