Allegato›Capo IV
Art. 126
Pagamento del tributo e delle sanzioni in pendenza del processo (articoli 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
In vigore dal 13 giu 2025
Pagamento del tributo e delle sanzioni in pendenza del processo
( del decreto legislativo n. 546 del 1992 e 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle corti di giustizia tributaria, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado;
d) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria..., con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell' alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.
4. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all', paragrafo 1, lettera a), della decisione 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020 e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.
5. Con riferimento all'esecuzione delle sanzioni, in caso di ricorso alle corti di giustizia tributaria, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dai commi 1 e 2.
6. La corte di giustizia tributaria di secondo grado può sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'.
7. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all'.
8. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso ai sensi del comma 2.
9. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175#art-a-126