Allegato›Parte III›Titolo I
Art. 130
AbrogatoAbrogazioni
In vigore dal 29 nov 2024 al 19 dic 2025
1. Dalla data di cui all' sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l', commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) l', commi 1 e 2, e l', commi da 3 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
d) il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
e) gli del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
f) gli articoli 21-bis e 21-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
g) l', comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
h) l' e l', comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130;
i) l', comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;
l) l'articolo 1-ter, comma 5, e l' del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, l', commi 4 e 5, e l' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, l' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, gli , comma 5, e 68, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l', comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
3. I riferimenti contenuti nelle norme vigenti a disposizioni abrogate dal presente testo unico si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente testo unico.
Storico versioni
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