Art. 4

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 15 dic 2024
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell', comma 1, lettera c), valutati in 19 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 2. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione di quanto indicato al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono alle attività previste dal medesimo decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-13;180#art-4

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