Art. 2
Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85
In vigore dal 15 dic 2024
Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85
1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36, comma 1, secondo periodo, le parole: «nel proprio Stato membro» sono soppresse;
b) all'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), le parole: «che beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell'Unione europea,» sono sostituite dalle seguenti: «che beneficiano nell'Unione europea».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-13;180#art-2