Allegato›Sez. III
Art. 93
Interruzione della prescrizione (articolo 17 del decreto legislativo n. 74 del 2000)
In vigore dal 29 nov 2024
Interruzione della prescrizione
( del decreto legislativo n. 74 del 2000)
1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni.
2. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 81 sono elevati di un terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173#art-a-93