Allegato›Sez. II
Art. 78
Tentativo (articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2000)
In vigore dal 29 nov 2024
Tentativo
( del decreto legislativo n. 74 del 2000)
1. I delitti previsti dagli non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall' è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all', i delitti previsti dagli sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173#art-a-78