Allegato›Parte I›Capo I
Art. 2
Principio di legalità e proporzionalità (articolo 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
In vigore dal 29 nov 2024
Principio di legalità e proporzionalità
( del decreto legislativo n. 472 del 1997)
1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
4. La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173#art-a-2