AllegatoSez. III

Art. 100

Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero (articolo 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990 e articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011)

In vigore dal 29 nov 2024
Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero (articolo 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990 e , comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011) 1. L'autore della violazione di cui all', comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 2. L'autore della violazione di cui all', comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero. 3. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al presente capo, a eccezione di quelle di cui ai commi 1 e 2.
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