Capo I
Art. 6
Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
In vigore dal 28 set 2024
1. All'articolo 25-sexies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell', commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all', comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l'articolo 84, comma 5. Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l'imprenditore può proporre la domanda di cui all' anche con riserva di deposito della proposta e del piano.»;
b) al comma 2, le parole: «del deposito in cancelleria» sono inserite le seguenti: «del suo deposito».
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli , comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all'.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Il Tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti.»;
d) al comma 4, dopo le parole: «Con il medesimo decreto» sono inserite le seguenti: «ovvero, in caso di concessione del termine di cui al comma 3, con successivo decreto»;
e) al comma 5, dopo le parole: «liquidazione giudiziale» sono inserite le seguenti: «o della liquidazione controllata».
2. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «le disposizioni di cui all'articolo 114» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui agli articoli 114 e 115».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136#art-6