Art. 2

Modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari

In vigore dal 6 ago 2024
Modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari 1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. I programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.». 2. All', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il versamento relativo al mese di dicembre è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.». 3. All', comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: «16 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre». 4. All', comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 2025, la dichiarazione precompilata di cui al comma 1-bis è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.». 5. All', comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Dal 2025 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.». 6. Al decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11: 1) al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre» e le parole: «nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «decimo mese»; 2) al comma 3, le parole: «1° aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile», le parole: «30 settembre», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre» e le parole: «nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «decimo mese»; b) all'articolo 23, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.»; c) all'articolo 24, comma 1, le parole: «dell'importo complessivo» sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-08-05;108#art-2

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