Art. 4
Modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale
In vigore dal 6 ago 2024
Modifiche alla disciplina
del concordato preventivo biennale
1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all':
1) al comma 1, le parole: «1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per il 2024 i programmi informatici di cui al comma 1 sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall'anno 2023.»
b) all'articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.»;
c) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.»
d) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
«b-bis) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all', commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale.»;
e) all'articolo 15:
1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54.»;
2) al comma 2, dopo la parola «nonché» sono inserite le seguenti: «i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali e»;
f) all'articolo 16:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «nonché minusvalenze e sopravvenienze passive» sono sostituite dalle seguenti: «nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti»;
2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all' del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del citato testo unico. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico;»;
3) al comma 2, le parole: «le minusvalenze e sopravvenienze passive» sono sostituite dalle seguenti: «le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti» e le parole: «i redditi» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili e le perdite»;
4) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli del testo unico delle imposte sui redditi.»;
g) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Valore della produzione netta oggetto di concordato).
- 1. Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Il saldo netto tra le componenti di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.»;
h) all'articolo 19:
1) al comma 2, le parole: «, eccedenti la misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, eccedenti la misura del 30 per cento»;
2) al comma 3, dopo le parole: «sono riconosciuti i benefici» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto,»;
i) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Determinazione degli acconti). - 1. L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:
a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;
b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17;
c) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
3. Le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.»;
l) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
«20-bis (Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale). - 1. Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:
a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
b) del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.
2. In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.
3. L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.»;
m) all'articolo 21, comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«b-bis) il contribuente aderisce al regime forfetario di cui all', commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 1994, n. 190;
b-ter) la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all' del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale;
b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento.»;
n) all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, lettera a), le parole: «e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «lettere a), b) e c), numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)»;
3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.»;
o) all'articolo 24, comma 2, dopo le parole: «all'articolo 11», sono aggiunte in fine, le seguenti: «, comma 1, lettere a) e b)»;
p) all'articolo 30, comma 2, le parole: «, eccedenti la misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, eccedenti la misura del 30 per cento»;
q) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Determinazione degli acconti). - 1. L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.
2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:
a) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui all', comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente;
b) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
3. La maggiorazione di cui al comma 2, lettera a), è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.»;
r) dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:
«31-bis (Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario). - 1. Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell'eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all', comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito che può essere assoggettata a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo.
3. L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.»;
s) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) il contribuente supera il limite dei ricavi di cui all', comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 190, maggiorato del 50 per cento.»;
t) all'articolo 37, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il 2024 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.»;
u) l'articolo 38 è abrogato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-08-05;108#art-4