Titolo V

Art. 39

Pubblicità di medicinali veterinari immunologici

In vigore dal 18 gen 2024
1. I medicinali veterinari immunologici possono essere oggetto di pubblicità rivolta anche ad allevatori professionisti conformemente all'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento. 2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo gli allevamenti di tipo familiare, come definiti dall', comma 1, lettera f) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. 3. È vietata la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici destinati a essere impiegati per prevenire l'estendersi di epidemie o zoonosi, per le quali il Ministro della salute determina l'utilizzo di specifici medicinali veterinari immunologici. 4. È vietato fornire informazioni circa sperimentazioni in atto con il medicinale veterinario immunologico verso malattie sostenute da batteri, virus o loro ceppi per i quali il medicinale veterinario immunologico non risulti ancora autorizzato. 5. È vietato consegnare campioni di medicinali veterinari immunologici a scopo pubblicitario ad allevatori professionisti. 6. È vietata la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici attraverso le vie di diffusione massiva.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;218#art-39

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Pubblicità di medicinali veterinari immunologici (Art. 39 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127.) — Testo vigente | Portale Normativo