Capo I
Art. 4
Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di assenza
In vigore dal 6 gen 2024
Modifiche alle disposizioni del codice
di procedura penale in materia di assenza
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 419, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede»;
b) all'articolo 429, comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;»;
c) all'articolo 552, comma 1, lettera d), dopo le parole «in assenza» sono aggiunte le seguenti: «e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;203#art-4