Art. 4 · Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di assenza
Capo I

Art. 4

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Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di assenza

In vigore dal 6 gen 2024
Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di assenza 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 419, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede»; b) all'articolo 429, comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;»; c) all'articolo 552, comma 1, lettera d), dopo le parole «in assenza» sono aggiunte le seguenti: «e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;».
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