Art. 7

Contribuzione

In vigore dal 3 dic 2023
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori di cui all' è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all'1 per cento dell'imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e stabilito annualmente ai sensi dell', comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La contribuzione di cui al primo periodo confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 2. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati di cui all' del presente decreto, il contributo addizionale di cui all', comma 28, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è pari all'1,10 per cento dell'imponibile previdenziale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-30;175#art-7

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