Art. 6
Incumulabilità con altre indennità
In vigore dal 3 dic 2023
1. L'indennità di discontinuità non è cumulabile, nell'anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura, ivi compresa la prestazione NASpI erogata in forma anticipata e le prestazioni integrative di durata della NASpI. Non è altresì cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria e straordinaria anche in deroga, le prestazioni di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'indennità di discontinuità non è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-30;175#art-6