Art. 3
Adeguamento delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al Codice dell'ordinamento militare e disposizioni in materia di reclutamento di personale ad alta specializzazione e di decorrenza delle promozioni
In vigore dal 28 dic 2023
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella 1, di cui all'articolo 1099-bis, i quadri I, II, III, IV, V e VI sono sostituiti dai quadri I, II, III, IV, V e VI allegati al presente decreto;
b) alla tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, i quadri I, II, III, IV e VI sono sostituiti dai quadri I, II, III, IV e VI allegati al presente decreto;
c) alla tabella 3, di cui all'articolo 1185-bis:
1) i quadri I, II, III, IV, V, VIII, IX e X sono sostituiti dai quadri I, II, III, IV, V, VIII, IX e X allegati al presente decreto;
2) al quadro VI:
2.1) alla colonna «Comando o attribuzioni, servizio»:
2.1.1) in corrispondenza delle righe «tenente colonnello» e «capitano», dopo le parole: «di volo» sono inserite le seguenti: «(in Italia o all'estero)»;
2.1.2) in corrispondenza della riga «tenente», dopo le parole: «di volo» sono inserite le seguenti: «(in Italia o all'estero), compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi»;
2.2) alla colonna «Titoli, esami, corsi richiesti»:
2.2.1) in corrispondenza della riga «capitano», le parole: «Superare gli esami previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Superare i corsi prescritti»;
2.2.2) in corrispondenza della riga «sottotenente», le parole: «Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.» sono soppresse;
3) al quadro VII, alla colonna «Titoli, esami, corsi richiesti»:
3.1) in corrispondenza della riga «capitano», le parole: «Superare gli esami previsti da apposito D.M.» sono sostituite dalle seguenti: «Superare i corsi prescritti»;
3.2) in corrispondenza della riga «sottotenente», le parole: «Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.» sono soppresse;
d) all'articolo 652, comma 2-bis:
1) le parole: «sanitarie» e «medici» sono soppresse;
2) le parole: «dei titoli di specializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle lauree magistrali e dei titoli»;
e) all'articolo 939, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, al fine di sopperire alla carenza di professionalità da impiegare per la difesa delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico, possono altresì arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di quattro anni, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che sono in possesso delle lauree magistrali indicate nel bando di concorso e che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi, nell'ambito del numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media stabilito annualmente dalla legge di bilancio.»;
f) all'articolo 1072, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le conseguenti promozioni decorrono dalla data della vacanza.»;
g) all'articolo 1079, comma 1, primo periodo, dopo le parole «promozioni aggiuntive», sono inserite le seguenti: «decorrenti in pari data»;
h) l'articolo 1100 è abrogato;
i) all'articolo 2239, il comma 3-quater è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;185#art-3