Art. 1
Rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
In vigore dal 28 dic 2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 9, il quale conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo il procedimento ivi stabiliti;
Visto l'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n. 119 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;
Visto l'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 119 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la previsione di un incremento organico, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all', comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare - Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;
Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato n. 912 del 2023, emesso nell'adunanza del 29 agosto 2023;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 798, comma 1, le parole: «150.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 unità»;
b) l'articolo 798-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è determinata nelle seguenti unità:
a) ufficiali:
1) 9.800 dell'Esercito italiano;
2) 4.741 della Marina militare;
3) 6.100 dell'Aeronautica militare;
b) sottufficiali:
1) 18.300 dell'Esercito italiano, di cui 6.950 marescialli e 11.350 sergenti;
2) 11.034 della Marina militare, di cui 6.200 marescialli e 4.834 sergenti;
3) 17.325 dell'Aeronautica militare, di cui 8.475 marescialli e 8.850 sergenti;
c) volontari:
1) 65.000 dell'Esercito italiano, di cui 40.000 in servizio permanente e 25.000 in ferma prefissata;
2) 14.275 della Marina militare, di cui 10.505 in servizio permanente e 3.770 in ferma prefissata;
3) 13.425 dell'Aeronautica militare, di cui 8.825 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata.
2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:
a) Esercito italiano: 93.100 unità;
b) Marina militare: 30.050 unità;
c) Aeronautica militare: 36.850 unità.»;
c) all'articolo 809-bis, comma 1:
1) alla lettera a), il numero: «17» è sostituito dal seguente: «18»;
2) alla lettera b), il numero: «44» è sostituito dal seguente: «48»;
3) alla lettera c), il numero: «109» è sostituito dal seguente: «117»;
4) alla lettera d), il numero: «820» è sostituito dal seguente: «847»;
d) all'articolo 812-bis, comma 1:
1) alla lettera a), il numero: «9» è sostituito dal seguente: «10»;
2) alla lettera b), il numero: «23» è sostituito dal seguente: «26»;
3) alla lettera c), il numero: «56» è sostituito dal seguente: «64»;
4) alla lettera d), il numero: «455» è sostituito dal seguente: «482»;
e) all'articolo 818-bis, comma 1:
1) alla lettera a), il numero: «9» è sostituito dal seguente: «10»;
2) alla lettera b), il numero: «19» è sostituito dal seguente: «22»;
3) alla lettera c), il numero: «44» è sostituito dal seguente: «54»;
4) alla lettera d), il numero: «410» è sostituito dal seguente: «436».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;185#art-1