Capo II

Art. 9

Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC

In vigore dal 30 mar 2023
Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC 1. L'ANAC pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, le seguenti informazioni: a) l'illustrazione delle misure di protezione di cui al capo III; b) i propri contatti, quali, in particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata; c) le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna; d) l'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal presente decreto, dagli del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dall' del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e dall' del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018; e) le modalità con le quali può chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC può dare ad una segnalazione esterna; f) l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato, ai sensi dell', comma 1, convenzioni con l'ANAC, nonché i loro contatti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;24#art-9

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