Capo II

Art. 6

Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna

In vigore dal 30 mar 2023
Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna 1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'; b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell' e la stessa non ha avuto seguito; c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;24#art-6

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