Capo VII

Art. 57

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 22 mar 2023
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 marzo 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Nordio, Ministro della giustizia Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Nordio
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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 57 Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.) — Testo vigente | Portale Normativo