Capo I

Art. 5 bis

Acquisizione e integrazione dei dati per l'iscrizione nel registro delle imprese

In vigore dal 8 lug 2025
1. Quando i dati necessari per l'iscrizione nel registro delle imprese della società italiana risultante dall'operazione non sono ricavabili dal verbale o dalla delibera di trasformazione, fusione o scissione, essi possono risultare da dichiarazioni del soggetto che, per conto della società, chiede il deposito della decisione di trasformazione o dell'atto di scissione formato all'estero o che partecipa all'atto di fusione o scissione redatto dal notaio. 2. Quando i dati previsti dal comma 1 devono essere integrati e a tal fine è necessaria una decisione, la relativa manifestazione di volontà può essere delegata dal competente organo della società al soggetto di cui al comma 1 che richiede il deposito o partecipa all'atto. 3. Le modifiche statutarie strettamente necessarie al rilascio dell'attestazione e all'iscrizione della società nel registro delle imprese possono essere delegate ai sensi del comma 2. 4. Dopo il rilascio del certificato preliminare, la società può adottare le decisioni di cui ai commi 2 e 3 anche con le modalità e le maggioranze che sarebbero applicabili alla società italiana risultante dall'operazione. 5. Le integrazioni e modifiche apportate ai sensi del presente articolo acquistano efficacia subordinatamente all'iscrizione nel registro delle imprese della società risultante dall'operazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-5-bis

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