Capo I
Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 22 mar 2023
1. Il presente decreto si applica:
a) alle operazioni transfrontaliere riguardanti una o più società di capitali italiane e una o più società di capitali di altro Stato membro che hanno la sede sociale o l'amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell'Unione europea;
b) alle operazioni transfrontaliere riguardanti società diverse dalle società di capitali o società di capitali che non hanno nel territorio dell'Unione europea la sede sociale nè l'amministrazione centrale nè il centro di attività principale, se l'applicazione della disciplina di recepimento delle direttive (UE) 2017/1132 e (UE) 2019/2121 a tali operazioni è parimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle società di altro Stato membro partecipanti o risultanti dall'operazione;
c) alle operazioni transfrontaliere che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b) e alle operazioni internazionali, nel rispetto dell', comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218;
d) alle operazioni transfrontaliere a cui partecipano, o da cui risultano, enti non societari, in quanto compatibile, nel rispetto dell', comma 3, della legge n. 218 del 1995.
2. Il presente decreto non si applica alle operazioni transfrontaliere o internazionali cui partecipa:
a) una società di investimento a capitale variabile di cui all', comma 1, lettera i), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
b) una società sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui all', comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23;
c) una società sottoposta a una delle misure di prevenzione della crisi di cui all', comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 180 del 2015 o all', punto 48), del regolamento (UE) 2021/23.
3. Il presente decreto si applica, in quanto compatibile, alle operazioni transfrontaliere o internazionali riguardanti società nei cui confronti sono aperte procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni dettate in materia di crisi d'impresa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-2