Capo XII
Art. 65
Modifiche all'allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione dei limiti di dose per i lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione nonché dei criteri di computo e di utilizzazione delle grandezze radioprotezionistiche connesse
In vigore dal 18 gen 2023
1. All'Allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 0.1.2, la formula «1 Mev ≤ En 50 ≤ keV» è sostituita dalla seguente: «1 Mev ≤ En ≤ 50 MeV»;
b) al punto 3 la parola «medica» è sostituita dalla seguente: «sanitaria»;
c) al punto 3.1 la parola «medica» è sostituita dalla seguente: «sanitaria»;
d) il punto 4.5 è sostituito dal seguente: «4.5 In caso di esposizione per sommersione a nube di gas inerti si applicano i valori di dose efficace per unità di concentrazione integrata in aria riportati nella pubblicazione 119 dell'International Commission on Radiological Protection (ICRP) e suoi successivi aggiornamenti.»;
e) al punto 8.1 le parole «lettera e),» sono soppresse;
f) al punto 8.1 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alle esposizioni ricevute in situazioni di emergenza e durante l'attuazione di misure correttive e protettive, fermo restando quanto disposto nell'articolo 202, comma 4, per i lavoratori nel caso di situazioni di esposizioni esistenti;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-65