Capo XII

Art. 63

Modifiche all'allegato XXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione dei criteri per l'adozione della sorveglianza fisica

In vigore dal 18 gen 2023
1. All'Allegato XXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al paragrafo 1., le parole «2.2» sono sostituite dalle seguenti: «1.2»; b) al punto 4.1, lettera a), le parole «paragrafo 7» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 6»; c) al punto 5.3, dopo le parole «soltanto lavoratori scelti» sono inserite le seguenti: «, su base volontaria,»; d) al punto 5.6, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) consenso del lavoratore.»; e) al punto 5.7, è aggiunto infine il seguente periodo: «Il superamento dei limiti di dose in conseguenza di esposizioni soggette ad autorizzazione speciale non costituisce necessariamente un motivo di esclusione dall'abituale attività di lavoro del lavoratore o di trasferimento, senza il consenso del lavoratore interessato.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-63

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo