Capo XII
Art. 56
Modifiche all'allegato XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità per il conferimento della qualità di sorgente di tipo riconosciuto
In vigore dal 3 apr 2023
1. All'allegato XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 2.1, le parole: «dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
b) al paragrafo 2.4, la seconda lettera c) è abrogata e dopo la lettera j) è aggiunta la seguente:
«j-bis) indicazione della vita operativa prevista, specificando in particolare il tempo medio di funzionamento esente da guasti nonché le previsioni in ordine alle necessità, modalità e frequenza di manutenzione.»;
c) al paragrafo 2.5, lettera j), le parole «all'» sono sostituite dalle seguenti: «all'»
d) al paragrafo 2.8, lettera b), le parole «Ministero della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute»;
e) al paragrafo 2.14, le parole «Ministero della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute»;
f) al paragrafo 2.16, le parole «Ministero della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute».
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-56