Capo XII

Art. 56

Modifiche all'allegato XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità per il conferimento della qualità di sorgente di tipo riconosciuto

In vigore dal 3 apr 2023
1. All'allegato XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al paragrafo 2.1, le parole: «dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza energetica»; b) al paragrafo 2.4, la seconda lettera c) è abrogata e dopo la lettera j) è aggiunta la seguente: «j-bis) indicazione della vita operativa prevista, specificando in particolare il tempo medio di funzionamento esente da guasti nonché le previsioni in ordine alle necessità, modalità e frequenza di manutenzione.»; c) al paragrafo 2.5, lettera j), le parole «all'» sono sostituite dalle seguenti: «all'» d) al paragrafo 2.8, lettera b), le parole «Ministero della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute»; e) al paragrafo 2.14, le parole «Ministero della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute»; f) al paragrafo 2.16, le parole «Ministero della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute».

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-56

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