Capo XII

Art. 52

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo agli elementi da prendere in considerazione per il Piano nazionale d'azione per il radon concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon

In vigore dal 18 gen 2023
1. All'allegato III, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, al paragrafo 12, dopo le parole: «dei servizi di dosimetria e degli» la parola «servizi» è soppressa.
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Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo agli elementi da prendere in considerazione per il Piano nazionale d'azione per il radon concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon (Art. 52 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo