Capo X

Art. 46

Modifiche all'articolo 231 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla destinazione degli importi delle sanzioni amministrazione

In vigore dal 18 gen 2023
All'articolo 231 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai Capi I e II nonché dall'articolo 225 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni competenti, ai sensi dell', all'adozione del provvedimento sanzionatorio, per essere destinate ad attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori o della popolazione contro i rischi connessi alle radiazioni ionizzanti, in ciò compreso anche il finanziamento delle attività di controllo e di informazione. Gli introiti delle medesime sanzioni, ove irrogate dall'ISIN ai sensi dell', comma 2, sono versati direttamente al bilancio dell'ISIN ai fini del potenziamento delle predette attività.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-46

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