Sez. V

Art. 22

Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 18 ott 2022
1. All'articolo 56, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole «che sarà nominato dal presidente del tribunale» sono inserite le seguenti: «o dal notaio individuato per la stipula dell'atto».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo