Sez. V
Art. 22
Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 18 ott 2022
1. All'articolo 56, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole «che sarà nominato dal presidente del tribunale» sono inserite le seguenti: «o dal notaio individuato per la stipula dell'atto».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149#art-22