Sez. IV
Art. 20
Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
In vigore dal 18 ott 2022
1. All'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole «Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando» sono sostituite dalla seguente: «Quando».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149#art-20