Art. 21
Dispositivi falsificati
In vigore dal 28 set 2022
1. Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi sul mercato e razionalizzare le attività di segnalazione previste dall', paragrafo 2 e dall', paragrafo 2 del regolamento in materia di dispositivi falsificati, il Ministero della salute può definire termini e modalità di segnalazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;138#art-21