Art. 13

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 31 dic 2021
1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 8 e 11, valutati in 15.122,50 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,20 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,60 milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,80 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201 milioni di euro per l'anno 2026, 19.316 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.547 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 e agli oneri derivanti dall', pari a 8,02 milioni di euro per l'anno 2022 e 16,031 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede: a) quanto a 6.615,92 milioni di euro per l'anno 2022, 6.018,631 milioni di euro per l'anno 2023, 6.674,031 milioni di euro per l'anno 2024, 6.884,031 milioni di euro per l'anno 2025, 6.977,431 milioni di euro per l'anno 2026, 6.918,231 milioni di euro per l'anno 2027, 6.888,131 milioni di euro per l'anno 2028 e 6.857,131 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) per la restante quota mediante le maggiori entrate derivanti dall', commi 4 e 5 e dalle risorse rivenienti dalle abrogazioni di cui , commi da 1 a 3 e comma 6. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-29;230#art-13

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