Art. 11
Disposizioni di proroga in materia di assegno temporaneo per figli minori e di maggiorazione dell'importo dell'assegno al nucleo familiare
In vigore dal 31 dic 2021
1. Al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022». Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto secondo le modalità disciplinate dagli articoli da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 79 del 2021 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022;
b) all', comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2022 con riferimento alla lettera a) e valutati in 463 milioni di euro per l'anno 2022 con riferimento alla lettera b) si provvede ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-29;230#art-11