Titolo VIII
Art. 60
Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e relativo agli enti territoriali competenti
In vigore dal 25 dic 2021
1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e nel presente titolo e delle disposizioni, anche sanzionatorie, del presente testo unico in materia di tutela dell'utente, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito di enti locali territorialmente competenti; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o di enti locali territorialmente competenti.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la definizione degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa, nonché nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.
3. Ai fini dell'osservanza dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella Provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale.
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