Titolo VII

Art. 58

Norme in materia di emittenza locale

In vigore dal 25 dic 2021
1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale; b) ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito nazionale la cui programmazione consiste esclusivamente nella diffusione in simulcast del medesimo programma di emittenti radiofoniche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-58

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norme in materia di emittenza locale (Art. 58 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato.) — Testo vigente | Portale Normativo