Titolo VII
Art. 52
Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente
In vigore dal 2 mag 2024
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il diritto dell'Unione europea e le disposizioni di cui al presente titolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-52