Titolo VII

Art. 52

Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente

In vigore dal 2 mag 2024
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il diritto dell'Unione europea e le disposizioni di cui al presente titolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-52

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