Art. 52 · Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente
Titolo VII

Art. 52

57 / 73

Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente

In vigore dal 2 mag 2024
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il diritto dell'Unione europea e le disposizioni di cui al presente titolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-52