Art. 2
Ambito di applicazione del diritto nazionale per i servizi di media audiovisivi e radiofonici
In vigore dal 2 mag 2024
1. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e le emittenti radiofoniche che operano in Italia conformemente a quanto previsto dai commi 2 e 3 o, altrimenti, nei casi in cui si applica il comma 4.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente testo unico il fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici e l'emittente radiofonica operano in Italia:
a) quando hanno la loro sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo o radiofonico sono prese nel territorio italiano;
b) quando hanno la sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo o radiofonico fornito sono prese in un altro Stato membro o in un Paese terzo se, sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi;
c) quando ha la sede principale in un altro Stato membro o Paese terzo e, le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo o radiofonico fornito sono prese in Italia e sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi;
d) quando hanno la sede principale in Italia e una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi opera sia in Italia sia in un altro Stato membro;
e) in mancanza delle condizioni di cui alle lettere b), c) e d), se ha iniziato in Italia la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, mantenendo nel tempo un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana.
3. I fornitori e le emittenti di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del comma 2 si considerano soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti:
a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia;
b) se anche in assenza di un collegamento terra-satellite situato in Italia, si avvalgono di una capacità via satellite di competenza italiana.
4. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro dell'Unione europea spetti la giurisdizione conformemente ai commi 2 e 3, si considera soggetto alla giurisdizione italiana il fornitore di servizi di media operante sul territorio nazionale ai sensi degli articoli da 49 a 55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. I fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici... sottoposti alla giurisdizione italiana, pur avendo la propria sede legale in un diverso Stato membro dell'Unione europea sono tenuti al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano relative ai fornitori di servizi di media audiovisivi.
6. I fornitori di servizi di media sono tenuti ad informare il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di qualsiasi modifica che possa influire sulla determinazione della giurisdizione di cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4.
7. L'Autorità, con proprio regolamento, istituisce, disciplina e aggiorna l'elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana. In tale elenco devono essere riportati i criteri in base ai quali si determina la giurisdizione italiana.
L'Autorità comunica alla Commissione europea l'elenco e gli eventuali aggiornamenti.
8. L'Autorità, nell'assolvere alla funzione indicata dal comma 7, si conforma alle determinazioni assunte dalla Commissione europea ai sensi dell', paragrafo 5-quater, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, circa l'individuazione dello Stato membro dotato di giurisdizione su un determinato fornitore di servizi dei media audiovisivi e radiofonici.
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AGGIORNAMEMTO
Il D.Lgs. 25 marzo 2024, n. 50 ha disposto (con l', comma 2, lettera b che nel comma 2, lettera b), del presente articolo "dopo la parola: «audiovisivo» sono inserite le seguenti: «o radiofonico»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-2