Art. 19
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
In vigore dal 15 dic 2021
1. L'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Disposizioni transitorie).- 1. Le autorità competenti di cui all', commi 1, 2, 5 e 6, confrontano i livelli di competenza richiesti:
a) ai candidati per i certificati di competenza e i certificati di addestramento emessi fino al 1° gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e di addestramento nella parte A del codice STCW e stabiliscono, se necessario, di richiedere che i titolari di tali certificati di competenza e certificati di addestramento frequentino adeguati corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento o siano sottoposti a esame per la valutazione della competenza;
b) ai marittimi che prestano servizio su navi alimentate a gas, prima del 1° gennaio 2017 con i livelli di competenza di cui alla sezione A-V/3 del codice STCW e richiedono, se necessario, che tali marittimi aggiornino le proprie qualifiche.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;194#art-19