Art. 16

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

In vigore dal 15 dic 2021
1. All' del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, accompagnata da un'analisi preliminare della conformità di tale Paese ai requisiti della Convenzione STCW, previa raccolta delle informazioni di cui all'allegato II, lettera a). A sostegno della domanda, sono fornite ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del Paese terzo»; b) il comma 4 è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;194#art-16

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Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 (Art. 16 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.) — Testo vigente | Portale Normativo