Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 14 dic 2021
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;187#art-6