Art. 3

Definizioni

In vigore dal 14 dic 2021
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «amministrazioni aggiudicatrici»: le amministrazioni aggiudicatrici come definite all', comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016; b) «enti aggiudicatori»: gli enti aggiudicatori come definiti all', comma 1, lettera e), numero 1), del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) «veicolo adibito al trasporto su strada»: un veicolo di categoria M o N, come definito all', paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 2018/858; d) «veicolo pulito»: 1) un veicolo di categoria M1, M2 o N1 con emissioni allo scarico massime espresse in CO2 g/km ed emissioni di inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei limiti di emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell'allegato; 2) un veicolo di categoria M3, N2 o N3 che utilizza combustibili alternativi quali definiti all', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. Nel caso di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici, tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili fossili convenzionali; e) «veicolo pesante a emissioni zero»: un veicolo pulito come definito alla lettera d), numero 2), privo di motore a combustione interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1 g CO2 /kWh misurato a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2009 e delle relative disposizioni di attuazione, o che emette meno di 1 g CO2 /km misurato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 e delle relative disposizioni di attuazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;187#art-3

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