Art. 4

Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

In vigore dal 15 dic 2021
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, Parte V, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 190: 1) al comma 1, dopo le parole «42, commi 1, 3 e 4;» sono inserite le seguenti: «42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10,», dopo le parole «43, commi 2, 3, 4, 7,» sono inserite le seguenti: «7-bis, 7-ter,» e dopo le parole «44, commi 1, 2, 3» sono inserite le seguenti: «, 4, lettera b)»; 2) al comma 2-bis: 2.1 alla lettera a), dopo le parole «,» sono inserite le seguenti: «4-bis,»; 2.2 alla lettera b), dopo le parole «,» sono inserite le seguenti: «4-bis,»; b) all'articolo 191, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Nei confronti degli enti e delle società richiamati dall', lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1156, che commettono una violazione dell' del medesimo regolamento relativamente a fondi di investimento alternativi chiusi, si applica la sanzione prevista dal comma 1. Si applicano altresì i commi 2 e 3.»; c) all'articolo 191-ter, al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 e alla violazione dell' del regolamento (UE) 2019/1156, quando le stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;191#art-4

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