Art. 3
Modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
In vigore dal 15 dic 2021
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, Parte IV, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93-bis, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) "regolamento (UE) 2019/1156": il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014;»;
b) all'articolo 95, comma 1, alla lettera c), dopo la parola «sottoscrizione» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42-bis»;
c) all'articolo 98-quater, al comma 1, alla lettera b), dopo la parola «sottoscrizione» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42-bis»;
d) all'articolo 101:
1) al comma 1, dopo la parola «vigilati» sono inserite le seguenti: «e di quanto previsto dall' del regolamento (UE) 2019/1156»;
2) al comma 3, dopo la parola «titoli» sono inserite le seguenti: «e dalle quote o azioni di OICR aperti»;
3) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
3.1 alla lettera a), dopo la parola «attuative» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni previste dall' del regolamento (UE) 2019/1156»;
3.2 alla lettera b), dopo la parola «attuazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni previste dall' del regolamento (UE) 2019/1156».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;191#art-3