Titolo II›Capo I
Art. 4
Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
In vigore dal 5 set 2023
1. Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro».
2. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. È altresì consentito l'accesso al registro alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;39#art-4