Titolo IICapo I

Art. 4

Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

In vigore dal 5 set 2023
1. Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro». 2. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. È altresì consentito l'accesso al registro alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;39#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo