Art. 4 · Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
Titolo IICapo I

Art. 4

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Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

In vigore dal 5 set 2023
1. Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro». 2. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. È altresì consentito l'accesso al registro alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

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